Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Rodriguez Daniele. Esercizio di vigilanza medica sull’attività professionale dell’infermiere. Rivista di diritto delle professioni sanitarie 2005;8(3):180–186.
Added by: Giuliano Falcone (17/05/2008 23:51:23) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Rodriguez2005b Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale, Legislazione infermieristica Autori: Rodriguez Collezione: Rivista di diritto delle professioni sanitarie |
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Allegati |
Abstract |
La sentenza di Cassazione penale, sez. IV, 26 gennaio – 18 maggio 2005 n. 18568, riveste interesse per il modo in cui viene analizzata la figura dell’infermiere ferrista, il quale è fatto rientrare nella categoria dei paramedici ed è considerato ausiliario del chirurgo. La Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui dall’errore nella conta dei ferri chirurgici a opera del ferrista sono chiamati a rispondere, oltre a quest’ultimo, anche i chirurghi, sulla base del principio per cui il medico, qualora affidi personale infermieristico lo svolgimento di un compito, ha dovere di vigilanza su esso, in quanto personale ausiliario. Dopo l’abrogazione del mansionario con la legge 42/99 le regole di riferimento per l’esercizio professionale sono quelle contenute nel profilo di cui al DM 739/94. La figura dell’infermiere riveste un ruolo di responsabilità in ordine alle attività di sua pertinenza. (A cura di Giuliano Falcone). Added by: Giuliano Falcone Last edited by: Giuliano Falcone |