Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Greco Mario. La formazione specialistica del medico convenzionato si differenzia da quella del dipendente perché precede la stipula della convenzione. Mondo sanitario 2022;29(5-6):57–60.
Added by: Valentina De Biase (15/01/2023 19:54:52) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2022h Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Gruppi occupazionali, Legislazione Sottocategorie: Contratti di lavoro, Esercizio professionale, Medici Keywords: Formazione universitaria, Reclutamento del personale Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(trascritto dall’ articolo). {La diversa disciplina prevista per la partecipazione ai corsi universitari di specializzazione tra medici dipendenti a tempo indeterminato e medici convenzionati con il SSN, la quale consente solo al primo di partecipare ad un corso, senza alcuna incompatibilità con l’esistenza giuridica del suo rapporto con il Servizio stesso, mentre non lo consente al medico convenzionato, appare ragionevole e fondata sull’interesse della P.A. a disporre di elementi specifici per valutare la qualità della sua formazione al momento dell’instaurazione del rapporto, mentre per il dipendente tale valutazione è avvenuta attraverso il pubblico concorso. Consegue da ciò che l’incompatibilità anche nei confronti del dipendente comporterebbe per il medesimo la perdita del rapporto d’impiego che costituirebbe un evidente, illegittima lesione del diritto al lavoro acquisito del cittadino in conformità all’ordinamento vigente e, quindi, in violazione di norme costituzionali sotto vari profili} |