Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Enrichens Nicola. Responsabilità della casa farmaceutica: contrattuale o altro?. Sanità Pubblica e Privata 2022;41(2):65–73.
Added by: Fernando Barberini (12/09/2022 17:30:07) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Enrichens2022 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Farmacologia, Legislazione Sottocategorie: Consenso informato, Industria farmaceutica, Responsabilità, Sentenze civili, Sperimentazione clinica Keywords: Giustizia, Responsabilità civile, Responsabilità disciplinare Autori: Enrichens Collezione: Sanità Pubblica e Privata |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Nell’anno 2004 la signora R.I., ammalata di carcinoma mammario, citò in giudizio un’Azienda Ospedaliera e una nota casa farmaceutica per sentirle condannare, in solido, al risarcimento del danno conseguite alla partecipazione ad una sperimentazione medica a base di Y. Nei fatti di causa emergeva che nonostante il consenso prestato alla sperimentazione, la signora R.I. aveva ricevuto informazioni generiche senza che, tuttavia, le venisse adeguatamente rappresentata la portata dei rischi cardiologici conseguenti al trattamento, rischi che si concretizzarono in successivi problemi cardiocircolatori. La signora R.I. deduceva infine che le patologie che erano conseguite alla somministrazione del farmaco erano ad esso riconducibili, essendo indicate come possibili effetti collaterali anche dal modulo illustrativo utilizzato per il rilascio del consenso informato. La sig.ra I. agì pertanto in giudizio per richiedere nei confronti dell’ASL e della casa farmaceutica la condanna in solido per responsabilità civile sanitaria e conseguente risarcimento del danno per un ammontare superiore ad euro 500.000. A seguito dei due giudizi di merito, i giudici accolsero la richiesta risarcitoria per euro 138.000. Successivamente la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza pronunciata in fase di appello, fondando la motivazione sull’errata applicazione, da parte dei giudici di merito, di alcune norme in tema di responsabilità civile sanitaria, così statuendo: La casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica – eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici – può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell’accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento – o inesatto adempimento – ai sensi dell’art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.
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