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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Nicoloso Bruno Riccardo. La rivoluzione copernicana della normativa sul sistema farmacia nel primo ventennio del ventunesimo secolo A.D.. Sanità Pubblica e Privata 2022;41(2):13–40. 
Added by: Fernando Barberini (02/09/2022 18:01:23)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Nicoloso2022a
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Categorie: Economia sanitaria, Legislazione
Sottocategorie: Legislazione sanitaria, Programmazione sanitaria, Servizio sanitario nazionale
Keywords: Piano sanitario nazionale, Politiche sanitarie
Autori: Nicoloso
Collezione: Sanità Pubblica e Privata
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Allegati    
Abstract     
(Trascritto dall’articolo).
L’evoluzione del “sistema farmacia” ha avuto una periodica rivisitazione normativa di tale sistema culturale di servizi, affidato alla professione farmaceutica, svolta in una struttura posta a tutela della qualità e della dignità della vita, attraverso la cura della salute e la terapia del dolore. L’evoluzione è stata più evidente nelle farmacie pianificate sul territorio ove si è protratta in varie fasi: dall’avvento dello Stato unitario fino alla Costituzione repubblicana (1865/1947), dalla normativa di riordino del servizio farmaceutico (1968) fino al suo consolidamento ed integrazione nel Servizio sanitario nazionale (1978/1999), per evolversi attraverso una vera e propria rivoluzione copernicana (2001/2018), attuata attraverso una consecuzione di riforme normative che è stata cadenzata nel tempo: a) sul piano sistematico (art. 8, legge n. 405/2001 e art. 5, legge n. 458/2006, relativi all’oligopolio del farmaco non solo in farmacia); b) sul piano culturale (art. 11, legge n. 69/2009, relativo ai servizi complementari diagnostici, interprofessionali e clinici in farmacia); c) sul piano concettuale (art. 1, legge n. 38/2010, relativo alla cura della salute e sulla terapia del dolore in farmacia); d) sul piano strutturale attinente la pianificazione (art. 32, legge n. 214/2011 e art. 11, legge n. 27/2012, relativi al potenziamento del servizio farmaceutico non solo in farmacia) ed attinente all’organizzazione (art. unico, commi da 362 a 386, legge n. 208/2015, relativi alle società benefit in farmacia, e art. 1, commi da 157 a 160, legge n. 124/2017 relativo alle società no benefit in farmacia); e) sul piano professionale (art. 3, legge n. 189/2012, art. 8, legge n. 24/2017 e art. 4, legge n. 3/2018 relativi alle responsabilità del farmacista non solo in farmacia) in una sinergia tra la normativa di principio e la normativa di settore che lo disciplinano nelle logiche del munus publicum, e la privativa svolta su autorizzazione sanitaria è divenuta un servizio pubblico e sociale garantito su concessione sanitaria sviluppatosi, attraverso la farmacia di servizi nell’area della salute e del salutare, in un presidio sanitario polivalente. L’evoluzione è stata meno evidente nelle farmacie istituite nell’ambito degli enti ospedalieri (1934/1968) fino alla loro integrazione nelle Aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio sanitario nazionale (1978/1999) ove sono state riconosciute come un servizio di diagnosi e cura, e la farmacia officinale, deputata all’allestimento delle preparazioni galeniche per i reparti ospedalieri, ha assunto le funzioni di farmacia clinica nella terapia farmacologica, per aprirsi al territorio (2001) con il progressivo affermarsi della pharmaceutical care. Nell’uno e nell’altro dei sottoinsiemi, complementari fra loro, in cui si articola il “sistema farmacia”, l’evoluzione si è avuta nelle logiche di un munus pubblicum che deve essere garantito da parte di un unicum di professione – struttura – servizio, che ne costituisce i cardini, nelle logiche costituzionali (artt. 3, 32, 41, 43, 97 e 117 della Costituzione) alla cui comparata esegesi si pongono i principi giuridici ed i canoni etici che la disciplinano.