Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Nicoloso Bruno Riccardo, Tarabusi Marcello. Nel quadriennio della riforma delle società speziali per l’esercizio delle farmacie – II parte. Sanità Pubblica e Privata 2022;41(1):5–21.
Added by: Fernando Barberini (12/05/2022 16:13:52) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Nicoloso2022 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Economia sanitaria, Farmacologia, Legislazione Sottocategorie: Industria farmaceutica, Legislazione sanitaria, Servizio sanitario nazionale Keywords: Piano sanitario nazionale, Politiche sanitarie Autori: Nicoloso, Tarabusi Collezione: Sanità Pubblica e Privata |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Il “sistema farmacia” – inteso come un sistema culturale di servizi pianificato sul territorio, disciplinato da una normativa di settore (legge n. 475/1968) ed integrato nel Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833/1978 e legge n. 362/1991), quale unicum di professione-struttura-servizio, posto dallo Stato sociale a tutela della qualità e della dignità della vita garantita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore – ha avuto una evoluzione normativa “copernicana”, attuata consecutivamente nel tempo attraverso una riforma sistematica (art. 8, legge n. 405/2001 e art. 8, legge n. 458/2006: l’oligopolio nella dispensazione del farmaco non solo in farmacia), una riforma culturale (art. 11, legge n. 69/2009: la prestazione di servizi complementari in farmacia), una riforma concettuale (art. 1, legge n. 38/2010: la cura della salute e la terapia del dolore in farmacia), una riforma strutturale (art. 32, legge n. 214/2011 e art. 11, legge n. 27/2012: il potenziamento della pianificazione e del servizio pubblico garantito dalle farmacie) e una riforma professionale (art. 3, legge n. 189/2012 e articoli 5 e 6, legge n. 24/2017: la responsabilità del farmacista in farmacia; art. 4, legge n. 3/2018: il riordino della professione). In tale contesto si pone la riforma gestionale (art. 1, commi da 157 a 160, legge n. 124/2017 e art. unico, commi da 376 a 384, legge n. 208/2015: i modelli d’esercizio delle farmacie) che ha aperto il “sistema farmacia” pianificato sul territorio, nel suo sottinsieme privato, alle società di persone e di capitali, titolari del diritto d’esercizio e della gestione delle farmacie private, e, nel parallelo sottinsieme pubblico, alle società di capitali, titolari della gestione delle farmacie comunali del cui diritto d’esercizio rimane al Comune, che possono assumere in entrambi i sottinsiemi la forma di società benefit, finalizzate al servizio pubblico, ma che possono assumere anche la forma di società no benefit, finalizzate anche al bene comune.
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