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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Al procedimento di specificazione delle tipologie di assistenza e dei servizi (LEA) in sede amministrativa, devono partecipare in modo paritetico tutte le Regioni [Rassegna di Giurisprudenza] . Mondo sanitario 2021;28(7-8):53–59. 
Added by: Antonella Puschietta (12/12/2021 18:25:15)   Last edited by: Antonella Puschietta (12/12/2021 18:26:12)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2021s
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Categorie: Legislazione, Strutture sanitarie
Sottocategorie: Legislazione sanitaria, Strutture sanitarie accreditate
Keywords: Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
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Allegati    
Abstract     

(Trascritto dall'articolo).
La tesi diretta a sostenere la possibilità di un intervento autonomo da parte di ciascuna Regione, in quanto la salute sarebbe materia concorrente ai sensi dell’art 117 Cost, a prescindere dall’intesa assunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, si scontra con la decisione dello Stato, adottata con il D.M. 70/2015, di assoggettare ogni scelta regionale, a una previa deliberazione da parte di detta Conferenza, strumento attraverso il quale si attua il principio di leale collaborazione, nei rapporti tra i diversi livelli di governo; previsione che rende evidente l’illegittimità della decisione unilaterale della Regione, di adottare provvedimenti amministrativi in merito alla materia dei LEA in assenza di una preventiva deliberazione da parte della Conferenza. Altrettanto infondata è la tesi che vorrebbe qualificare il decreto di un Commissario ad acta come atto avente “pari valore” del D.M. 70/2015, il quale è un atto normativo, chiaramente sovraordinato rispetto al DCA 306/2019, che invece è un atto amministrativo, correttamente annullato dal TAR. La tesi della Regione è in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti.