Indice della
Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

[banca dati bibliografica]

E' in corso un aggiornamento, si prega di sospendere i lavori di indicizzazione fino alla rimozione del presente avviso
       
Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

Risorse di WIKINDX

Greco Mario. Canoni interpretativi circa l’operatività di polizze per la responsabilità civile stipulate sia dalla struttura sanitaria, sia dal medico che opera presso la stessa.: [Rassegna di Giurisprudenza.]. Mondo sanitario 2020;27(6):31–36. 
Added by: Valentina De Biase (06/10/2021 18:30:01)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2020w
Invia la risorsa per email ad un amico
Categorie: Legislazione, Medicina, Strutture sanitarie
Sottocategorie: Medicina delle assicurazioni, Sentenze civili, Strutture sanitarie private
Keywords: Chirurgia ortopedica, Responsabilità civile
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
Visualizzazioni: 1/309
Indice di Visite: 16%
Indice di Popolarità: 4%
Allegati    
Abstract     
(trascritto dall'articolo.)

Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile assicura il patrimonio e non le cose del contraente, in quanto ha per oggetto il “rischio” di impoverimento dell’assicurato, non il danno eventualmente causato dall’assicurato al terzo. In tema di responsabilità medica, il patrimonio di cui è tutelata l’integrità è, a secondo del soggetto contraente, quello della struttura sanitaria o quello del medico che opera al suo interno. Ne consegue che, qualora un medico, operante all’interno di una struttura sanitaria, abbia stipulato una “assicurazione personale”, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso e, quindi, ha ad oggetto un rischio diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile della struttura in cui il medico si trova ad operare. Nella fattispecie, la casa di cura che ha stipulato una assicurazione a copertura dei rischi inerenti la propria attività e quella dei sanitari ivi operanti ha diritto di essere tenuta indenne (nei limiti della copertura prevista dalla polizza) da quanto la stessa è stata condannata a pagare ad un paziente per il danno patito presso di essa, a causa della condotta di un medico, dipendente o non, del cui operato, comunque, debba rispondere.