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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Principi e criteri per l’esercizio del potere della Corte dei Conti nella determinazione dell’entità del danno erariale indiretto causato alla pubblica amministrazione, per colpa grave, dalla condotta omissiva del medico.: [Rassegna di Giurisprudenza.]. Mondo sanitario 2020;27(4):28–32. 
Added by: Valentina De Biase (05/10/2021 19:57:33)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2020u
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Categorie: Igiene, Legislazione
Sottocategorie: Sentenze civili, Vaccinazioni
Keywords: Ferite infette, Infettivologia, Precauzioni standard, Responsabilità civile
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
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Indice di Popolarità: 4%
Allegati    
Abstract     
(trascritto dall'articolo.)

Secondo ordinarie (e doverosamente note) conoscenze mediche, la vaccinazione anti-tetanica o, in alternativa, le immunoglobuline sono necessarie per il completamento della profilassi a seguito di morsi e ferite lacere o puntorie, ustioni o ulcere profonde e in situazioni di storia vaccinale sconosciuta. La verifica circa una pregressa copertura antitetanica compete in primo luogo al medico del PS che ha curato la lesione diagnosticata. Va ravvisata quindi colpa grave sia nella negligente omissione informativa (o somministrativa di immunoglobuline) all’atto dell’intervento di cura, sia nell’omessa, altrettanto doverosa, sollecitazione di riscontro al paziente, al momento immemore di tale copertura. Ne consegue che costituisce colpa grave e valido nesso causale con l’evento letale o lesivo, l’omissione da parte del sanitario di una condotta appropriata, che, secondo un principio logico ancor prima che giuridico, avrebbe potuto avere apprezzabili probabilità di scongiurare la patologia tetanica e, quindi, il danno. L’alea insita in una polizza aziendale con franchigia aggregata non può essere fatta interamente valere su medici ed infermieri che errano in periodo di franchigia, ma una parte va posta a carico della Azienda. È in facoltà del Giudice contabile l’esercizio, in sede giurisdizionale, del potere riduttivo dell’addebito in misura congrua, a fronte, come nella fattispecie, dell’esborso per un sinistro sanitario verificatosi, sfortunatamente per l’incolpato, in periodo in cui la franchigia non risulta erosa. Peraltro, fermo restando detto potere riduttivo dell’addebito, la franchigia prevista in polizza non può essere distribuita interamente su tutti i sinistri intervenuti in un medesimo anno, poiché, così facendo, la si porrebbe interamente a carico della pubblica amministrazione, eliminando al tempo stesso la sua ragion d’essere, pungolare cioè i dipendenti ad una elevata attenzione nello svolgimento delle proprie mansioni.