Greco Mario. Analisi approfondita della Suprema Corte sulla variegata tipologia delle prescrizioni mediche consentite nell'attuale disciplina dell'esercizio professionale nel contesto del SSN [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2021;28(3):36–39.
Aggiunto da: Antonella Puschietta (06/06/2021 17:12:27)
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Abstract
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(Trascritto dall'articolo). La prescrizione medica ha duplice natura: “certificativa”, in quanto presuppone una condizione di malattia o sofferenza del richiedente, accertata o già conosciuta dal sanitario sulla base di attività ricognitiva sul paziente; e “autorizzativa”, in quanto rende fruibile il diritto alla terapia, consentendo la vendita del medicinale senza detta prescrizione, che è di norma richiesta, salvo nel caso dei farmaci cd. da banco. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato di falsità ideologica di cui all’art. 481 c.p., nel caso di prescrizione farmacologica redatta su ricettario personale del medico si configura quando il giudizio diagnostico espresso dal certificante si fonda su fatti, esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, non rispondenti al vero, e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione. La prescrizione di un medicinale presuppone, in generale, che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l’esistenza di una patologia o di un disturbo per la cui cura è necessario il farmaco prescritto; ma si può prescindere dalla visita se il medico conosce la patologia da cui il paziente è affetto. In sostanza, il medico non deve mai rilasciare ricette “al buio”, ossia senza aver accertate, in modo diretto e sicuro, la sussistenza e la natura della patologia lamentata dal paziente.
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