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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Qualora la psicoanalisi si caratterizzi di fatto come psicoterapia, il suo esercizio è sempre subordinato alla specifica formazione e all'iscrizione nell'albo professionale [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(11):37–40. 
Added by: Antonella Puschietta (02/06/2021 14:10:36)   Last edited by: Antonella Puschietta (03/06/2021 19:27:26)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2020n
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Categorie: Legislazione
Sottocategorie: Esercizio professionale, Sentenze penali
Keywords: Psicoanalisi
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
Visualizzazioni: 1/496
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Allegati    
Abstract     

(Trascritto dall'articolo).
Con la previsione del possesso di una “speciale abilitazione dello Stato” per l’esercizio di una attività professionale, l’art. 348 c.p. costituisce una “norma penale in bianco”, in quanto presuppone l’esistenza di norme extra penali - rimesse al Legislatore ordinario secondo i principi costituzionali -- volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta detta abilitazione mediante apposito esame di Stato, nonché le altre condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l’esercizio risulta abusivo. In applicazione di tale ordinamento, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici. Nella fattispecie, alla luce della L. 18 febbraio 1989 n. 56 (ordinamento della professione di psicologo), l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che la metodologia della psicoanalisi costituisca attività psicoterapeutica. Ne consegue che un percorso di formazione individuale costruito dal singolo professionista con l’osservanza di personali e variabili modelli - attraverso l’accesso a stage e master, corsi e diplomi post laurea di vario titolo - non può conferire titoli equipollenti alle specifiche lauree di medicina o psicologia nel quale si sostanzia il “modello legale” dettato a garanzia della formazione in psicoterapia.