Indice della
Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

[banca dati bibliografica]

E' in corso un aggiornamento, si prega di sospendere i lavori di indicizzazione fino alla rimozione del presente avviso
       
Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

Risorse di WIKINDX

Greco Mario. Operatività, nel caso di danno al paziente, delle polizze assicurative stipulate sia dalla struttura sanitaria, sia dai medici non dipendenti ivi operanti [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(11):30–33. 
Added by: Antonella Puschietta (02/06/2021 13:44:23)   Last edited by: Antonella Puschietta (03/06/2021 19:19:57)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2020l
Invia la risorsa per email ad un amico
Categorie: Legislazione
Sottocategorie: Legislazione sanitaria, Sentenze civili
Keywords: Neurochirurgia, Responsabilità civile
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
Visualizzazioni: 1/512
Indice di Visite: 24%
Indice di Popolarità: 6%
Allegati    
Abstract     

(Trascritto dall'articolo).
Qualora una polizza assicurativa stipulata da una struttura per la propria responsabilità civile estenda la copertura a quella personale dei medici da essa “dipendenti”, la relativa clausola impone il ricorso ad un criterio interpretativo ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., che dia un senso compiuto e logico, rispetto alla funzione del contratto ed agli interessi da salvaguardare, anche alla copertura della responsabilità dei medici “non dipendenti”: in buona sostanza, posto che le polizze che operano in eccesso sono tali in quanto coprono il medesimo rischio di quelle da attivare prima, da tale pattuizione deve desumersi che l’attività dei medici non dipendenti - per i fatti che investono la responsabilità della struttura (come nella fattispecie) - era comunque ricompresa nell’oggetto dell’assicurazione, secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui di cui all’art. 1891 c.c. A tali principi esegetici non si è uniformata la decisione assunta nel giudizio di merito negando alla struttura ospedaliera, per il fatto posto in essere dal medico non dipendente, il diritto alla manleva da parte della compagnia assicuratrice.