Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Greco Mario. Corresponsabilità di una pneumologa per aver collaborato a un intervento di toracentesi conclusosi con il decesso di un suo paziente, dovuto a negligenza/imperizia dei chirurghi. Mondo sanitario 2021;28(1-2):45–48.
Added by: Valentina De Biase (21/02/2021 20:54:42) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2021c Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Gruppi occupazionali, Legislazione, Medicina Sottocategorie: Chirurgia, Medici, Medicina forense, Sentenze penali Keywords: Chirurgia toracica, Errore, Pneumologia Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
Visualizzazioni: 1/632
Indice di Visite: 28% Indice di Popolarità: 7% |
Allegati |
Abstract |
(tratto dall’articolo.)
{Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da una investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure professionali, desumibile da un comportamento concludente dell’agente, cioè da un atto di volontaria determinazione, che comporta il dovere di intervenire per impedire l’evento dannoso. Nel caso in esame, tra la pneumologa e i chirurghi si svolse, in realtà, un consulto preliminare sulle modalità di esecuzione dell’atto operatorio, talché la conoscenza delle intenzioni dei colleghi - sulle quali non manifestò alcun dissenso - determinò la partecipazione della imputata all’attività di équipe, con conseguente assunzione degli obblighi protettivi e di controllo nascenti dall’instaurato rapporto e soprattutto dalle sue specifiche competenze; pertanto, l’imputata, proprio perché la sua posizione le impediva di edere il punto nel quale veniva introdotto l’ago per il prelievo del liquido, avrebbe dovuto pretendere, prima dell’intervento, l’impiego della guida ecografica per avere anch’essa il contatto visivo. La mancata osservanza di tale regola precauzionale preclude all’imputata di invocare il principio di affidamento sull’altrui operato: la condotta colposa dei chirurghi nell’introduzine dell’ago in sede inappropriata non può essere considerata alla stregua di fatto eccezionale sopravvenuto, suscettibile di determinare autonomamente l’evento e non esclude quindi la responsabilità della pneumologa per la sua colpevole condotta.} |