Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Greco Mario. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se più volte prorogati senza soluzione di continuità, non si applicano le norme sul lavoro subordinato. Mondo sanitario 2021;28(1-2):42–44.
Added by: Valentina De Biase (21/02/2021 20:31:46) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2021b Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Contratti di lavoro, Diritto del lavoro, Libera professione Keywords: Contratti collettivi di lavoro, Contratti individuali di lavoro, Contratto a tempo determinato Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(tratto dall’articolo.) {La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i rapporti disciplinati dall’art. 48 della L. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti per soddisfare le finalità istituzionali del SSN, corrispondono a rapporti libero-professionali, che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. È stato altresì precisato che non esiste nell’ordinamento un principio generale, ancorché settoriale, «di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, stipulate secondo lo schema di cui all’art. 48, L. n. 833/1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, stante l’assenza del requisito della subordinazione nei rapporti d’opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggetta a un diverso regime giuridico.} |