Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Greco Mario. La scheda di dimissione ospedaliera è strumento conoscitivo e statistico, e la sua compilazione non costituisce condizione per il pagamento della prestazione erogata.. Mondo sanitario 2021;28(1-2):36–40.
Added by: Valentina De Biase (21/02/2021 19:03:34) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2021 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Economia sanitaria, Legislazione, Strutture sanitarie Sottocategorie: Accreditamento istituzionale, Sentenze civili, Strutture sanitarie accreditate Keywords: Diagnosis-related grups (DRG) Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(tratto dall'articolo.)
{È privo di valido fondamento normativo ravvisare una correlazione tra la scheda di dimissione ospedaliera e i compensi dovuti per le prestazioni sanitarie; è quindi errato escludere la remunerabilità delle prestazioni erogate in epoca anteriore all’istituzione dell’obbligo di compilazione della SDO, come quelle praticate al neonato nato sano nel periodo 1995-1997. Siffatta concezione sovverte il rapporto logico fra l’obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria, in quanto attribuisce a uno strumento conoscitivo e statistico, quale essa è, la funzione di presupposto normativo, laddove quest’ultimo va invece individuato nei provvedimenti nazionali o regionali relativi alle tariffe dei servizi e delle prestazioni del SSN. Nel caso di specie, la circolare dell’Assessorato regionale (richiamata in motivazione) afferma correttamente che la compilazione della SDO è presupposto per l’assegnazione di un episodio di ricovero, in regime ordinario o day hospital, a un raggruppamento omogeneo di diagnosi (ROD), dal quale soltanto scaturisce l’obbligo di remunerazione della prestazione eseguita.} |