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Greco Mario. Condizioni per la compensazione del risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto con l’indennizzo spettante al paziente ai sensi della L. 210/1992 [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(7-8):53–56.
Added by: Antonella Puschietta (13/02/2021 20:31:56) Last edited by: Antonella Puschietta (03/06/2021 19:20:44) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2020j Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria, Sentenze penali Keywords: Responsabilità penale, Rischio biologico Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall'articolo).
Il nesso di causalità materiale tra illecito ed evento dannoso deve ritenersi sussistente, a prescindere dalla esistenza ed entità di pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 c.p., ancorché eventualmente preponderanti; deve ritenersi invece insussistente, qualora le cause naturali di valenza liberatoria dimostrino efficacia esclusiva nella verificazione dell’evento, ovvero il debitore/danneggiante dimostri la assoluta non imputabilità dell’evento di danno. Nell’azione promossa nei confronti del Ministero della Salute rivolta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del contagio dovuto ad emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce la compensazione. |