Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Pisa Barbara. L'infermiere non può svolgere in via ordinaria le mansioni del personale di supporto [L'avvocato dice]. Infermiere Oggi 2019;39(3-4):62–63.
Added by: Simone Ciucciarelli (26/11/2020 11:06:06) Last edited by: Simone Ciucciarelli (26/11/2020 11:06:21) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Pisa2019b Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione, Strutture sanitarie Sottocategorie: Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie locali, Diritto del lavoro, Diritto delle professioni sanitarie, Legislazione infermieristica, Legislazione sanitaria, Sentenze civili, Sentenze penali Autori: Pisa Collezione: Infermiere Oggi |
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Allegati |
Abstract |
La sentenza numero 6954/2019 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato una struttura ospedaliera a risarcire i danni subiti da un infermiere quotidianamente e regolarmente assegnato a compiti tipici degli operatori socio sanitari e, pertanto, estranei alla propria qualifica professionale. Nell’articolo viene analizzato il tema del demansionamento mettendo in paragone le differenze tra i profili professionali dell’infermiere e dell’operatore socio sanitario, caratterizzati da formazione e competenze diverse. In caso di demansionamento, come previsto dall’articolo 2103 del codice civile, è previsto un risarcimento del danno. Resta il fatto che l’infermiere può svolgere le mansioni proprie del personale di supporto ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero in tutte quelle situazioni in cui si tratta di mansioni marginali rispetto a quelle sue proprie che devono essere svolte in prevalenza.
[A cura di Simone Ciucciarelli.] |