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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Risponde di omicidio colposo il pediatra che cagioni la morte del paziente per aver omesso di visitarlo tempestivamente e di formulare una corretta diagnosi [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(5):36–38. 
Added by: Antonella Puschietta (21/09/2020 20:27:32)   Last edited by: Antonella Puschietta (03/06/2021 19:30:10)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2020e
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Categorie: Legislazione, Medicina
Sottocategorie: Medicina legale, Sentenze penali
Keywords: Morte improvvisa, Responsabilità penale
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
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Indice di Popolarità: 7%
Allegati    
Abstract     
(Trascritto dall'articolo).
E’ da qualificare come grave negligenza, nell’inadempimento dei doveri professionali del medico, la sottovalutazione del quadro clinico del paziente, dovuta sia alla mancata visita domiciliare, richiesta in via d’urgenza, limitandosi al colloquio telefonico con un familiare, sia alla visita effettuata in modo disattento, considerato il rischio, in entrambi i casi, che il curante non acquisisca elementi sufficienti per valutare le reali condizioni dell’ammalato e per promuovere interventi terapeutici appropriati. È corretto addebitare al medico (al pediatra, nella fattispecie) un comportamento ingiustificatamente “attendista”, tale da incidere sul piano causale sul decorso della malattia che abbia portato al decesso del paziente; evento letale che, con alto grado di probabilità logica, non si sarebbe verificato qualora fossero state seguite le indicazioni della scienza che suggeriscono di aggredire una grave sepsi batterica in atto con misure tempestive ed efficaci, previo espletamento dei necessari approfondimenti diagnostici. L’accertamento che il curante abbia omesso di compiere approfondimenti diagnostici appropriati alle oggettive condizioni del paziente configura una condotta divergente in maniera sostanziale dai dettami della scienza medica e certamente qualificabile in termini di colpa grave, tale da escludere che possa applicarsi la previsione decriminalizzante di cui all’art. 3 della c.d. legge Balduzzi.