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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. La persona capace d’intendere e volere può nominare l’amministratore di sostegno anche solo per affidargli una dichiarazione anticipata di trattamento [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2019;26(9):30–36. 
Aggiunto da: Roberto Accettone (05/06/2020 09:34:08)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2019t
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Categorie: Etica, Legislazione
Sottocategorie: Biodiritto, Dichiarazioni anticipate di trattamento, Rifiuto della terapia, Sentenze civili
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
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Allegati    
Abstract     
(Trascritto dall’articolo).
Il requisito soggettivo di cui all’art. 404 c.c. non è costituito da uno stato di totale incapacità d’intendere e di volere, in quanto la norma in questione contempla il concetto di “infermità”, ossia una malattia o patologia fisica o mentale, non necessariamente involgente una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, che può anche essere parziale e temporanea. Pertanto, deve ritenersi che il beneficiario -  soggetto a temporanee perdite di coscienza - possa, nel procedere alla scelta dell’amministratore di sostegno, esprimere contestualmente l’esigenza che questi, al verificarsi dell’impossibilità da parte sua di farlo di persona, renda noto il proprio rifiuto di determinate terapie. Come evidenziano il quadro normativo nazionale e sovranazionale, e la giurisprudenza di riferimento, tale esigenza rappresenta la proiezione del di- ritto fondamentale della persona - costituzionalmente protetto - di rifiutare, anche in via anticipata, di essere sottoposto a determinati trattamenti terapeutici, in ordine ad un quadro clinico chiaramente delineato, specie quando tale rifiuto sia correlato alla fede religiosa, il cui libero esercizio è anch’esso sancito dalla Costituzione.