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Greco Mario. Commette falso ideologico in atto pubblico il medico dipendente da una ASL che adduca inesistenti ragioni familiari per poter fruire dell’aspettativa prevista dal ccnl[rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2019;26(10):31–32.
Added by: Fernando Barberini (22/05/2020 19:04:26) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2019s Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Contratti di lavoro, Esercizio professionale Keywords: Congedi, Contratti collettivi di lavoro, Responsabilità penale Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Il delitto di falsità ideologica è un reato formale e di pericolo e, quindi, per la sua configurazione è sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale metta in pericolo la pubblica fede, mentre non è necessario che il bene tutelato subisca un effettivo pregiudizio. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, da intendersi come volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere non veritiero. I motivi inerenti a “necessità del nucleo familiare”, ai quali si riferisce il ccnl della dirigenza medica, sono quelli riferibili ad esigenze personali dei familiari, connesse alle loro attività lavorative ma non comprendono quelli derivanti dalla gestione di attività imprenditoriali dai medesimi esercitate, com’è appunto, nella fattispecie, l’assunzione di un impiego presso un’impresa privata per colmare una lacuna nell’organizzazione della medesima. L’indicazione, nella domanda di aspettativa e in quella di riammissione in servizio, di generiche e non documentate ragioni familiari in realtà inesistenti – perché estranee alla previsione contrattuale – integra l’elemento oggettivo della falsità ideologica, mentre l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo è comprovata dalla volontarietà della condotta tenuta con la consapevolezza di dichiarare circostanze false.
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