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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Il medico autorizzato a rilasciare il certificato attitudinale per il conseguimento della patente di guida riveste sempre la qualifica di pubblico ufficiale,  anche se opera nel privato[rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2019;26(6):40–43. 
Added by: Fernando Barberini (06/05/2020 19:07:25)   Last edited by: Fernando Barberini (06/05/2020 19:13:00)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2019m
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Categorie: Legislazione, Medicina
Sottocategorie: Medicina legale, Sentenze penali
Keywords: Contratti individuali di lavoro, Responsabilità penale
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
Visualizzazioni: 1/798
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Indice di Popolarità: 7%
Allegati    
Abstract     
(Trascritto dall’articolo).
I medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, diverse dalle strutture medico legali del Servizio Sanitario Nazionale, autorizzati, in forza delle vigenti disposizioni del codice della strada, ad espletare l’attività di verifica del possesso delle attitudini psico-fisiche per il conseguimento della patente di guida, possono svolgerla sia presso la struttura pubblica in cui operano, sia presso uno studio privato, purchè adeguatamente attrezzato e munito di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della professione medica secondo le norme sanitarie in vigore; in questa seconda ipotesi esercitano in regime privatistico, con rapporto diretto con il cliente quanto al pagamento del compenso per la prestazione resa. In ogni caso, il medico accertatore riveste la qualità di pubblico ufficiale, sicchè risponde del reato di cui all’art. 479 c.p. qualora attesti di avere eseguito una visita in realtà non effettuata, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di falsità documentale rileva il carattere dell’attività in concreto esercitata dal medico, indipendentemente dall’eventuale rapporto di dipendenza che lo leghi ad una pubblica amministrazione. L’esercizio di una pubblica funzione e non di un semplice servizio di pubblica necessità ex art, 359 c.p. è circostanza utile ad escludere la sussistenza del meno grave reato di falso ideologico in certificato di cui all’art. 481 c.p.