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Cursano Roberto. Risponde del danno, anche per colpa lieve, il medico generico che consapevolmente omette di consultare lo specialista: Corte di cassazione, sez III civ. - sent. n. 5846/2007 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2007;14(4):36.
Added by: Cinzia Di Marcantonio (12/10/2007 13:25:55) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista ID no. (ISBN etc.): ISSN 0544-7771 Chiave di citazione BibTeX: Cursano2007g Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Gruppi occupazionali, Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria, Medici Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall'articolo). La limitazione della responsabilità professionale di cui all'art. 2236 c.c. - che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, risponde anche solo per colpa lieve. Added by: Cinzia Di Marcantonio Last edited by: Cinzia Di Marcantonio |