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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Le caratteristiche organizzative della struttura sanitaria possono riflettersi sull’ampiezza e sui contenuti della posizione di garanzia del medico verso il paziente [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2019;26(5):26–30. 
Aggiunto da: Roberto Accettone (10/04/2020 10:01:32)   Ultima modifica di: Roberto Accettone (10/04/2020 10:03:19)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Greco2019i
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Categorie: Legislazione
Sottocategorie: Esercizio professionale, Sentenze penali
Keywords: Responsabilità penale
Autori: Greco
Collezione: Mondo sanitario
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Indice di Popolarità: 6%
Allegati    
Abstract     
(Trascritto dall’articolo).
Secondo il principio affermato da costante giurisprudenza, il medico è costituito garante dell’incolumità fisica e della salute del paziente in virtù del c.d. “contatto sociale”, in quanto dal rapporto terapeutico che si instaura con il paziente scaturisce la posizione di garanzia che il curante assume nei confronti dell’assistito, e da cui deriva l’obbligo di attivarsi per tutelarne la salute e la vita. L’enunciato principio, tuttavia, può incorrere in limitazioni, specialmente nei confronti dei medici operanti, in posizione non apicale, all’interno di una struttura sanitaria complessa; talché, in siffatte situazioni, è irrilevante - ai fini del riconoscimento della penale responsabilità per colpa omissiva relati- va al decesso di un paziente - la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei singoli medici coinvolti nella specifica vicenda. Come ha chiarito la giurisprudenza del Giudice delle Leggi, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale - posto dal Costituente con riguardo al momento iniziale di detta azione, e non anche ai giudizi d’impugnazione - non può configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che la limitazione al potere di impugnazione del P.M., prevista dalla nuova norma di procedura, può considerarsi ragionevole, essendo la sua ratio ispirata a ragioni di corretta esplicazione della giustizia, in particolare all’esigenza di deflazione del carico di ricorsi al giudice di legittimità.