Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Nicoloso Bruno Riccardo. Il sistema farmacia nel cinquantennale delle leggi n. 132/1968, n. 221/1968, n. 475/1968 e nel quarantennale della legge n. 833/1978*. Sanità Pubblica e Privata 2019(2):26–68.
Added by: Giuseppe Lestini (14/02/2020 11:38:37) Last edited by: Giuseppe Lestini (14/02/2020 11:39:12) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Nicoloso2019 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Farmacologia Sottocategorie: Industria farmaceutica Autori: Nicoloso Collezione: Sanità Pubblica e Privata |
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Allegati |
Abstract |
(Tratto dall’articolo) Il “sistema farmacia”, inteso come un unicum di professione-struttura-servizio pianificato sul territorio a tutela della qualità e della dignità della vita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore, è una recente conquista dell’ordinamento farmaceutico, ma detto sistema culturale di servizi a contenuto tecnico-scientifico affonda nel tempo le sue radici nella sua evoluzione da officina farmaceutica a presidio sanitario di base nei due sottoinsiemi, pubblico (comunale) e privato, in cui si articola. Tale mutazione si è tradotta in una concatenazione di riforme normative che vanno, per sommi capi ed omisso medio, dalle leggi unitarie n. 5849/1888 – n. 468/2013 sul servizio farmaceutico al Testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934, e poi dal riordino degli Ordini professionali (d.l.C.P.S. n. 233/1946 – d.P.R. n. 221/1950) fino alla Costituzione repubblicana, ed alle successive leggi n. 132/1968, n. 221/1968, n. 475/1968 (riformata dalla legge n. 362/1991) di riforma del servizio farmaceutico ed alla legge n. 833/1978 di riforma sanitaria, per subire successivamente una vera e propria rivoluzione copernicana, attuata anche nelle logiche comunitarie, sul piano sistematico (legge n. 405/2001 – legge n. 248/2006), sul piano culturale (legge n. 69/2009 – d.lgs. n. 153/2009), sul piano concettuale (legge n. 38/2010), sul piano strutturale attinente la pianificazione (legge n. 214/2011 – legge n. 27/2012), attinente la gestione (legge n. 408/2015 – legge n. 124/2017), sul piano professionale (legge 189/2012, legge 24/2017 – legge n. 3/2018). Il compendio normativo che è completato dalla legislazione speciale in materia di medicinali e dalla legislazione ordinaria in termini d’impresa per l’esercizio della farmacia, costituisce un autonomo corpus iuris nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano come ordinamento sezionale: il diritto farmaceutico. Detti principi giuridici che si traducono in termini di responsabilità giuridico professionale per il farmacista che esercita la professione nel “sistema farmacia” sono complementari ai canoni etici della deontologia professionale, che si traducono in termini di responsabilità etico-professionale. L’una e l’altra responsabilità si pongono a tutela della salute, nel senso di diritto/dovere di ciascuno ed interesse della collettività, secondo il dettato dell’art. 32 della Costituzione, che lo considera “fondamentale”, perché l’uomo malato non è un uomo libero, e tutto ciò che riguarda la sua salute, intesa come qualità e dignità della vita, attiene un diritto di libertà, che si coniuga con i principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione) e di finalizzazione della economia all’utilità sociale (art. 41 della Costituzione) nelle logiche della razionalità (art. 97 della Costituzione) nel contesto del principio di conformità della legislazione concorrente (art. 117 della Costituzione). |