Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Bardasi Paola, Fabbri Alberto. “Whistleblower”: da un nuovo istituto giuridico ad un nuovo modello di comportamento. Sanità Pubblica e Privata 2019(1):40–50.
Added by: Giuseppe Lestini (26/01/2020 19:19:15) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Bardasi2019 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Codici etici, Conflitto di interessi, Legislazione sanitaria Keywords: Sicurezza nei luoghi di lavoro Autori: Bardasi, Fabbri Collezione: Sanità Pubblica e Privata |
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Allegati |
Abstract |
(Tratto dall'articolo). Con il termine “whistleblowing” si identifica l’istituto giuridico per la tutela di quei cittadini e lavoratori che segnalano irregolarità o reati e che, per via della loro denuncia, potrebbero essere soggetti ad atti di ritorsione. Il “whistleblowing” dunque è uno strumento che richiede quindi prioritariamente la partecipazione attiva della società civile, in un contesto di più ampia collaborazione tra il cittadino, le istituzioni e le organizzazioni, con la funzione di segnalazione e di avvistamento preventivo delle irregolarità e dei rischi, a beneficio di tutta la collettività. Una delle principali sfide che le norme in materia di prevenzione della corruzione si prefiggono è infatti quella di riuscire a fare emergere il reato stesso che molte volte purtroppo rimane celato e non emerge: da qui l’esigenza di uno strumento che incentivi l’emersione del reato per mezzo della segnalazione. In cambio il segnalante riceverà adeguata protezione e lo metterà al riparo da qualsiasi tipo di ritorsione (licenziamento, mobbing, trasferimento, ecc.). In verità le leggi che presiedono al comportamento del dipendente pubblico già dispongono espressamente che lo stesso sia obbligato a denunciare le malversazioni o negligenze di cui è a conoscenza: nella realtà, per motivi non meglio definiti tale comportamento non viene praticato per scarso spirito di responsabilità personale e collettivo. Nel nostro ordinamento la figura del “whistleblower” aveva ricevuto già una prima forma di tutela già con la legge Severino del 2012 (legge 190/2012) ma una certa diffidenza nei confronti del neonato istituto non ha portato i risultati sperati. L’auspicio è che la nuova legge n. 179/2017 possa imprimere un’accelerazione a questo processo, sia per le maggiori tutele che offre nel settore pubblico, ma soprattutto per la loro estensione al settore privato, precedentemente del tutto escluso. I dati che emergono dal rapporto 2018 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione sull’istituto del whistleblowing dimostrano già un notevole incremento delle denunce rispetto al 2017 ed in particolare è proprio il settore pubblico (dove si concentra il 90% delle segnalazioni secondo quanto rappresentato nel suddetto rapporto) ad essere maggiormente interessato. Il rapporto è fatto da luci e ombre, restano alcune criticità però c’è un miglioramento sulla qualità e la quantità delle segnalazioni – ha detto Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dott. Cantone – evidenziando altresì che «l’incremento delle segnalazioni non è il segnale se c’è un aumento della corruzione, ma al contrario è il segnale dell’aumento dell’anticorruzione e significa che le persone non girano più la testa dall’altra parte. Rimane in ogni caso determinante l’impegno sul versante culturale e formativo, come la stessa Autorità anticorruzione non cessa di sottolineare. È il valore civile della denuncia che deve rimanere al centro dell’opinione pubblica e delle giovani generazioni... affermare il principio secondo cui non è un male denunciare un illecito, ma anzi un dovere civico. L’articolo si sofferma inoltre sull’esperienza dell’applicazione dell’istituto in una azienda sanitaria. |