(Trascritto dall’articolo). Le società di capitali sono classificate in S.p.a. ( società per azioni), S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), S.r.l. (società a responsabilità limitata semplificata). Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge). Il sistema delle società di capitale è stato completamente riformato con l'obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull'autonomia privata, in particolare nella redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività. Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità. La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l'assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l'ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l'attuazione del soggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull'attivita' degli amministratori. L’assistenza farmaceutica è una delle attività che, ai sensi della L. 23 Dicembre 1978, n. 833, sono svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute. Di conseguenza, essa è annoverata tra le prestazioni che compongono i L.E.A. La L. 124/2017, art. 157, comma a), ha introdotto la possibilità di essere titolare di farmacia privata per le persone fisiche, le societa’ di persone, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di capitali. I soggetti possono controllare non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, così come stabilito dall’art. 158.
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