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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Benci L. I rapporti tra medici e professioni sanitarie dopo il “comma 566” della legge di Stabilità 2015 . AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria 2015;27(3):213–218. 
Added by: Sandro Filardi (10/12/2018 10:48:12)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Benci2015a
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Categorie: Etica, Legislazione
Sottocategorie: Legislazione infermieristica, Legislazione sanitaria, Rapporto medico-infermiere
Autori: Benci
Collezione: AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria
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Allegati    
Abstract     
In questo articolo l’autore ci parla del comma 566 della Legge di Stabilità 2015 e se questo integri o sostituisca la legge 42/99. Vi sono in realtà dei punti di contatto tra le due normative.  Le questioni giuridiche che si pongono sono diverse e non è semplice affrontarle. Il comma 566 riprende, cercando di dettagliarlo, il limite di competenze previste per la professione medica della legge 42/99 ponendolo al primo punto. I medici abilitati alla professione hanno una competenza professionale non invadibile dalle altre professioni limitatamente però agli “atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia”. La legge 42/99 basava il suo sistema di abilitazione all’esercizio professionale sui profili professionali, il nuovo sistema vuole definire su base interprofessionale l’esercizio. Ecco allora che l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche, il fisioterapista agisce in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, il tecnico di radiologia agisce su prescrizione medica. Gli igienisti dentali agiscono su indicazione medica o odontoiatrica. La seconda parte del “comma 566” specifica che con l’atto Stato-Regioni si determineranno “compiti, funzioni e obiettivi” delle professioni sanitarie. Non vi sono dubbi che si tratti di un cambiamento netto rispetto alla legge 42/99. La legge 42/99 rimane però in vigore fino all’approvazione dell’atto normativo Stato-Regioni. Il “comma 566” infatti non è autosufficiente- come lo era la legge 42/99 alla sua approvazione- e quindi, pur non dichiarandolo esplicitamente, supera implicitamente la normativa attuale sola dal momento in cui conterrà gli elementi della sua completezza. Un’ ultima notazione-ritornando sulla concertazione- è d’obbligo. E’ lecito domandarsi cosa possa succedere in caso di fallimento della concertazione, potrà la Conferenza Stato-Regioni comunque emanare l’atto? I dubbi sono leciti e, in generale è discutibile proprio l’ingresso della concertazione nel sistema di abilitazione all’esercizio professionale le cui competenze (di Stato e Regioni) sono costituzionalmente tutelate. 

(A cura di Sandro Filardi).