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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Sogos R. Indennità di rischio radiologico in Sala Operatoria. AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria 2015;27(3):203–212. 
Added by: Sandro Filardi (09/12/2018 10:36:46)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Sogos2015
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Categorie: Igiene, Legislazione
Sottocategorie: Legislazione sanitaria, Normative europee sanitarie, Sicurezza sui luoghi di lavoro
Keywords: Radio protezione
Autori: Sogos
Collezione: AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria
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Allegati    
Abstract     
Premessa: In questo articolo l’autore ci parla dell’indennità rischio radiologico per il personale del comparto sanità. Questo argomento ha da sempre costituito argomento di vivace interpretazione giurisprudenziale, sia riguardo alla attribuzione dell’indennità di rischio radiologico a favore del personale diverso dai tecnici di radiologia medica, sia per il godimento dei 15 giorni di ferie aggiuntive per il recupero biologico o congedo biologico, questo in assenza della commissione aziendale prevista per tale scopo. Cenni normativi: La normativa contrattuale vigente in materia di rischio radiologico per il personale del comparto sanità è regolamentata dall’art. 5 del CCNL 2° biennio economico 2000-2001 del 20.09.2001 ed ultimamente dalle Direttive Europee del gennaio 2014 non ancora completamente recepite dagli stati membri. Detta normativa prevede modalità diverse per l’indennità di rischio da radiazione al personale dipendente, a seconda che il personale esposto in modo permanente al rischio radiologico siano tecnici sanitari di radiologia medica o personale con profilo professionale diverso. Una delle figure “centrali” è individuata nell’esperto qualificato, professionista incaricato dall’azienda di valutare i dati e le condizioni di apparecchi e locali in cui si fa uso di radiazioni ionizzanti. Più precisamente garantisce il servizio di sorveglianza fisica e dei controlli di qualità per la protezione dalle Radiazioni Ionizzanti e di comunicare all’azienda un elenco dettagliato con la classificazione del personale radio esposto. Oltre all’esperto qualificato le altre figure che interagiscono nell’intricata procedura per l’attribuzione dell’indennità di rischio sono: i lavoratori esposti, il medico autorizzato e la commissione aziendale. I lavoratori esposti sono quell’insieme di professionisti che per l’attività sono sottoposti ad un’esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Vengono suddivisi in due categorie: esposti in categoria A ed in categoria B. Il medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti. La commissione aziendale opera in sinergia con l’esperto qualificato e con il medico autorizzato. L’autore a questo punto passa a descrivere una procedura endoscopica urologica per meglio spiegare l’applicazione della legge e ci descrive compiti e rischi per ogni componente dell’equipe operatoria. Da sottolineare che un’altra caratteristica del personale che opera in ambienti controllati è quella di avere in dotazione dei dosimetri usati per determinare l’esposizione individuale alle radiazioni ionizzanti. Ogni lavoratore coinvolto in queste procedure deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente in campo lavorativo (D. Lgs.472/92). Conclusioni: L’obiettivo comune del datore di lavoro e dei professionisti coinvolti è sostanzialmente quello di avere delle procedure snelle che ci portano a determinare in modo univoco un documento di attribuzione delle indennità che rispetti in maniera assoluta la normativa ma che sia adeguato alle realtà in cui si applica.                

(A cura di Sandro Filardi).