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Greco Mario. Responsabilità del medico di guardia interdivisionale per aver omesso di formulare una tempestiva e corretta diagnosi dello stato clinico di un paziente poi deceduto. [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2018;25(3):41–44.
Aggiunto da: Barbara Di Donato (07/12/2018 11:37:18) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2018d Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo) In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato - per espressa volontà del legislatore - al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto anche su tale vizio il sindacato di legittimità deve limitarsi a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. |