Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Greco Mario. Responsabilità penale del medico di continuità assistenziale che rifiuti senza valido motivo di visitare una paziente a domicilio. [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2018;25(1-2):43–45.
Aggiunto da: Barbara Di Donato (26/10/2018 12:45:14) Ultima modifica di: Barbara Di Donato (07/12/2018 11:13:04) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Greco2018a Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Infermieristica di comunità, Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale, Infermieristica domiciliare Autori: Greco Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo) Ai sensi del vigente ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, l’intervento domiciliare richiesto a mezzo telefono deve essere attuato dal sanitario, in assenza di altre dimostrate esigenze di servizio, con ogni possibile urgenza, quando sia necessario per alleviare i forti dolori che affliggano un paziente in fase terminale al quale restano poche ore di vita e per evitargli quindi immotivate e più gravi sofferenze. La valutazione da parte del medico delle peculiari condizioni in cui versa il malato, tenuto conto anche di trattamenti eventualmente praticati in precedenza, è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti. |