Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Polimeni Joseph, Marchetti Camilla, Benvenuti Matteo, Gabbrielli Mario. L’evoluzione del ruolo del direttore sanitario: considerazioni medico-legali in tema di responsabilità penale. Organizzazione Sanitaria 2016;40(3):3–13.
Added by: Paola Gentili (10/02/2017 19:24:17) Last edited by: Paola Gentili (10/02/2017 19:27:31) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Polimeni2016a Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Economia sanitaria, Management, Strutture sanitarie Sottocategorie: Aziende ospedaliere, Distretti, Sistema di gestione della qualità Autori: Benvenuti, Gabbrielli, Marchetti, Polimeni Collezione: Organizzazione Sanitaria |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). L‟articolo opera una rivisitazione critica in ordine ai compiti, funzioni e responsabilità penale del direttore sanitario d‟Azienda USL o Ospedaliera e in generale del direttore medico di Presidio. Gli elementi guida, che sono stati tenuti pertanto presenti in questo inquadramento, sono costituiti dalla ricognizione storicistica della figura del direttore sanitario dalla Legge Petragnani ai decreti legislativi di riordino degli anni „90 (e dalle successive modificazioni ed integrazioni integrate anche con riferimenti normativi regionali) e dal richiamo della veste giuridica che il direttore sanitario assume nell‟attuazione dei suoi compiti per il cui adempimento è chiamato ad operare. Si è, quindi, proceduto all‟analisi degli ambiti di responsabilità penale secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale stratificando le massime in funzione delle attribuzioni tecniche del direttore sanitario (di natura igienistica ed organizzatoria-manageriale). La giurisprudenza esaminata ha confermato la responsabilità del direttore sanitario prevalentemente in ordine ai problemi di igiene ospedaliera, sia per colpa specifica e quindi propria del comportamento penalmente rilevante del direttore sanitario, sia per comportamenti di terzi di natura attiva o omissiva quando questi ricadono sotto il controllo del direttore sanitario, essendo lo stesso tenuto all‟esercizio della vigilanza in senso lato al fine di assicurare sempre e comunque il buon funzionamento dello stabilimento ospedaliero cui è preposto. Più complessa la dimostrazione causale in ordine alla responsabilità del direttore sanitario per difetto di programmazione o per comportamenti omissivi per carenze organizzative. Per questo ambito di funzioni, comunque, comincia già ad essere presente una crescente giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale che identifica nel direttore sanitario anche responsabilità penali per deficit di organizzazione e/o programmazione. Added by: Paola Gentili Last edited by: Paola Gentili |