Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Cannavò Giovanni. La medicina legale tra passato e futuro. L’art. 32, L. 27/2012 occasione per ridefinire i ruoli professionali e rilanciare l’attività scientifica e culturale. Rischio Sanità 2012(46):34–49.
Added by: Claudia Onofri (27/12/2014 01:23:11) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cannavo2012 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale, Legislazione sanitaria Keywords: Responsabilità civile Autori: Cannavò Collezione: Rischio Sanità |
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Allegati |
Abstract |
L’applicazione dell’articolo 32 della legge n. 27/2012 è causa di dibattito in ambito giuridico e medico legale. Il termine “lesione” viene usato nei commi ter e quater relativamente al risarcimento per danno biologico conseguente l’accertamento clinico obiettivo, da cui risulti visivamente o strumentalmente l’esistenza di lesione di lieve entità. Nella pratica medico legale si rileva la guarigione senza postumi permanenti o un danno quantificabile in termini di inabilità temporanea o permanente. La finalità della citata legge sembra contrastare la speculazione esistente nella valutazione del danno alla persona nell’ambito della risarcibilità per responsabilità civile, con un’attenzione particolare per alcune categorie professionali, quali medici legali, ortopedici, fisiatri e avvocati. L’Italia presenta il doppio delle denunce di sinistri con danni alle persone rispetto ai paesi europei di uguale livello socioeconomico, con numerose richieste di risarcimento per danni al rachide cervicale conseguenti a incidenti stradali. Le Linee guida proposte dalla società scientifica Melchiorre Gioia prospettano la negazione di postumi permanenti, ma il riconoscimento un periodo di inabilità temporanea e delle spese mediche sostenute. (A cura di Claudia Onofri). Added by: Claudia Onofri |