Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Casini Carlo, Casini Marina. Diritto di proprietà vs diritto alla vita? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Medicina e morale 2013;62(6):1113–1157.
Added by: Eleonora Pettenuzzo (10/05/2014 16:26:31) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Casini2013a Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Bioetica, Legislazione sanitaria, Principi etici, Procreazione assistita Autori: Casini, Casini Collezione: Medicina e morale |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall'articolo). Il recente ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (n.46470/11) nasce dalla pretesa di usare gli embrioni umani per la ricerca scientifica sul presupposto che si tratti di “cose”. Infatti, la ricorrente invoca il suo diritto di proprietà sugli embrioni appellandosi all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. L'attacco è diretto contro la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) il cui art. 13/1 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Gli Autori, ritengono che sia infondata scientificamente e giuridicamente la pretesa di considerare l'embrione umano una cosa; mostrano come il riconoscimento del concepito soggetto titolare di diritti (art.1), sia supportato da un importante complesso normativo; contestano la pretesa contraddizione tra Legge 40 del 19 febbraio 2004 con la legge 194 del 1978; sostengono la ragionevolezza scientifica etica e giuridica di orientare la scienza verso la ricerca sulle staminali adulte, anziché su quelle embrionali. L’indagine viene condotta passando in rassegna numerose disposizioni a partire dall’art. 18 della Convenzione di Oviedo. Ampio spazio è dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bioetica in relazione alla dottrina del margine di apprezzamento che dovrebbe essere applicata anche in senso favorevole all’Italia nel caso in esame. Il contributo auspica che i giudici tengano conto di quanto scritto nell’articolo 2 del Trattato di Oviedo che sotto il titolo “Primato dell’essere umano” dichiara “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”. Added by: Eleonora Pettenuzzo |