Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Orrico M. La responsabilità nella professione sanitaria infermieristica: l’ambito penale. AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria 2007;19(1):37–42.
Added by: Daniela Trinca (20/08/2007 19:14:11) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Orrico2007 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale Keywords: Responsabilità penale Autori: Orrico Collezione: AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria |
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Allegati |
Abstract |
Il personale infermieristico si può trovare a dover rispondere del proprio operato. La responsabilità penale in ambito sanitario si basa sul nesso di causalità giuridico materiale e sul nesso di causalità psichico. Il rapporto di causalità prevede che la persona possa essere punita per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Pertanto vi sono reati commissivi, dove è la condotta attiva del soggetto ad essere la causa dell’evento, e omissivi, dove è la prova del collegamento tra l’omissione e il danno che fa scattare la responsabilità. Nel caso di reati omissivi, il rapporto causale si stabilisce mediante un ragionamento complessivo che porti ad affermare che in quel preciso caso l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in tempi successivi. Per nesso di causalità psichico si intende l’attribuzione ad un soggetto della paternità psichica del fatto illecito. Nell’ambito della responsabilità professionale sanitaria, la tipologia di reato più frequente è quella del reato colposo: il reo mette in atto una condotta caratterizzata da colpa e in seguito a tale condotta si verifica l’evento. La colpa può essere generica, se vi è l’inosservanza delle regole comuni di condotta costituite dalla diligenza, dalla prudenza e dalla perizia professionale, e si ha rispettivamente negligenza, imprudenza e imperizia. La colpa può anche essere specifica quando si ravvisa l’inosservanza non già di regole di comune esperienza, bensì di specifiche disposizioni costituite da leggi, regolamenti, ordini e discipline. (A cura di Daniela Trinca). Added by: Daniela Trinca Last edited by: Daniela Trinca |