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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Ecm, ecco le nuove regole pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Infermiere Oggi 2012;22(3):50–52. 
Added by: Mauro Iossa (20/04/2013 09:43:04)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: anon2012e
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Categorie: Legislazione, Management, Organizzazione delle professioni sanitarie, Scienze della formazione
Sottocategorie: Formazione del personale, Formazione del personale, Formazione universitaria, Legislazione infermieristica, Ordini delle professioni infermieristiche
Keywords: , Educazione continua in medicina (ECM), Formazione universitaria
Collezione: Infermiere Oggi
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Allegati    
Abstract     
E’ stato pubblicato il nuovo accordo sul sistema di formazione continua in medicina (Ecm) che traccia nuove regole per rendere omogeneo il sistema su tutto il territorio nazionale, introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della formazione in sanità. Il documento sancisce definitivamente il passaggio dall’accreditamento dei singoli eventi alla situazione attuale, che prevede quello dei provider, introducendo alcuni importanti elementi di novità soprattutto sul ruolo rivestito da Ordini, Collegi ed Associazioni. L’accordo descrive i requisiti minimi richiesti per accreditare un soggetto organizzatore di eventi formativi, ovvero il provider. Le aree di formazione sono 29 e vanno a comporre il “dossier formativo individuale” di ciascun professionista. Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni rivestiranno un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta. Per tale finalità è operante il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti Ecm e in futuro renderà disponibili tali informazioni a Ordini, Collegi e Associazioni. Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall'obbligo dell'Ecm il personale sanitario che frequenta corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza. Sono esonerati, altresì i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare.
(A cura di Mauro Iossa)
Added by: Mauro Iossa