Indice della
Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

[banca dati bibliografica]

E' in corso un aggiornamento, si prega di sospendere i lavori di indicizzazione fino alla rimozione del presente avviso
       
Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

Risorse di WIKINDX

Sicurezza negli ambienti ospedalieri e sanitari: cosa cambia con la direttiva UE 32/2010. Intervista ad Andrea Zanella, Country General Manager di Becton Dickinson, Italia e Grecia. Rischio Sanità 2012(45):18–22. 
Added by: Claudia Onofri (17/03/2013 21:50:46)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: anon2012d
Invia la risorsa per email ad un amico
Categorie: Infermieristica clinica, Legislazione, Management, Scienze della formazione
Sottocategorie: Formazione del personale, Formazione permanente, Legislazione sanitaria, Risk management, Sicurezza
Keywords: , Formazione permanente, Risk management
Collezione: Rischio Sanità
Visualizzazioni: 1/1535
Indice di Visite: 21%
Indice di Popolarità: 5.25%
Allegati    
Abstract     
La direttiva n. 32 del 2010 ha come obiettivo la prevenzione delle ferite da taglio o da punta in ambito sanitario, con il conseguente rischio di contagio per via ematica di patologie quali HIV (Human immunodeficiency virus) ed epatite. Le aziende sono obbligate a prevenire e monitorare i rischi e a realizzare programmi di formazione del personale, sulla base di studi che dimostrano che l’uso di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e l’aggiornamento degli operatori sono efficaci nel ridurre le ferite da taglio. Il maggior costo di queste attrezzature è recuperato nel tempo se si considera la diagnosi e la terapia delle persone infettate, il tempo lavorativo perso, il ricambio del personale, le richieste di risarcimento per il danno subito. In caso di ferita accidentale, il datore di lavoro deve indagare sulle cause dell’evento e garantire la profilassi post esposizione. In caso di inottemperanza alla normativa, il datore di lavoro e il responsabile della protezione possono incorrere in sanzioni anche di tipo penale, con arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 15.000 euro.
(A cura di Claudia Onofri).
Added by: Claudia Onofri