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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Casini Marina. La Corte europea dei diritti dell'uomo: il divieto di eterologa non viola la Convenzione europea sui diritti umani. Nota in margine alla sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011. Medicina e morale 2012;62(1):13–29. 
Added by: Eleonora Pettenuzzo (28/10/2012 11:27:05)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Casini2012a
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Categorie: Etica, Legislazione
Sottocategorie: Bioetica, Dilemmi etici, Legislazione sanitaria
Autori: Casini
Collezione: Medicina e morale
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Indice di Visite: 18%
Indice di Popolarità: 4.5%
Allegati    
Abstract     
(Trascritto dall'articolo).
Il contributo prende in esame la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emanata dalla Grande Camera il 3 novembre 2011 (caso S.H. et Al.v.Austria n. 57813/00). Essa va ad arricchire positivamente il panorama biogiuridico europeo. La sentenza in oggetto riguarda il giudizio instaurato nei confronti dell'Austria, a proposito della disciplina che pone il divieto di fecondazione artificiale eterologa. Nella sentenza, resa in via definitiva, la Grande Camera ha superato, ribaltandolo, il giudizio espresso dalla Camera semplice il 1° aprile 2011, affermndo che il divieto di fecondazione artificiale eterologa, contenuto nella legge austriaca, non contrasta con gli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 14 (principio di non discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. La Corte non affronta le questioni bioetiche e biogiuridiche sollevate dalla fecondazione artificiale eterologa (si pensi al diritto del figlio all'unitarietà delle figure genitoriali), ma salva la legge austriaca facendo riferimento alla dottrina del d.c.”margine di apprezzamento” degli Stati membri. È auspicabile comunque che la sentenza influisca sul giudizio di costituzionalità in ordine al divieto di eterologa contenuto nella legge italiana. Nella prospettiva di valorizzare la voce degli Stati, merita sostegno iniziativa cittadina europea promossa ai sensi dell'art. 11 del Trattato di Lisbona per riconoscere il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento.
Added by: Eleonora Pettenuzzo