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Cursano Roberto. Responsabilità penale del medico che abbia certificato l’idoneità sportiva in caso di decesso dello sportivo a causa di una patologia non adeguatamente accertata: Corte di Cassazione, Sez. IV pen. – Sentenza 17 agosto 2011, n. 32154 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2011;18(9):29.
Added by: Rita Ester Monaco (28/06/2012 17:22:41) Last edited by: Alessandra Bonfigli (17/01/2013 12:08:14) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2011.3641 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Il medico dello sport, in quanto investito della responsabilità del rilascio del certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica, ha l’obbligo preciso, in presenza di anomalie rilevate dal tracciato elettrocardiografico effettuato dal medico cardiologo, di disporre ulteriori e più approfonditi esami per verificare l’esistenza della patologia cardiaca segnalata nel referto specialistico. E’ pertanto incensurabile la decisione del giudice di merito che dichiara penalmente responsabile il medico che ha rilasciato il certificato d’idoneità sportiva in caso di decesso del soggetto praticante l’attività dovuto a una patologia di cui lo stesso soggetto soffriva prima di praticare sport e che il medico avrebbe dovuto riscontrare. Added by: Rita Ester Monaco Last edited by: Alessandra Bonfigli |