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Cursano Roberto. In Toscana non è richiesta l’autorizzazione regionale per l’apertura di punti per il prelievo di sangue [rassegna di giurisprudenza] . Mondo sanitario 2011;18(10):32.
Added by: Barbara Di Donato (22/06/2012 16:29:07) Last edited by: Alessandra Bonfigli (28/08/2012 11:40:49) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2011v Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Keywords: Servizio sanitario regionale Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b), della l. Regione Toscana numero 8/1999, l’attività di prelievo del sangue è consentita senza autorizzazione regionale, come confermato anche dalla possibilità di effettuare liberamente prelievi presso il domicilio del paziente, mentre è sottoposta a detta autorizzazione l’attività dei “gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico”, in quanto mediante la stessa si provvede anche alla refertazione degli esiti del processo analitico conseguente al prelievo ematico. Added by: Barbara Di Donato Last edited by: Alessandra Bonfigli |