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Cursano Roberto. Designazione della persona incaricata di esprimere il consenso ai trattamenti nel caso di incapacità naturale del soggetto interessato: Corte Costituzionale - sent. n. 253/2006 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2006;13(8):29–30.
Aggiunto da: Cinzia Di Marcantonio (05/08/2007 15:25:56) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2006q Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Consenso informato, Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall'articolo). Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 ed 8, della L.R. Toscana 15 novembre 2004, n. 63, secondo cui "ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e l'indifferibilità della decisione"; il successivo art. 8 disciplina il procedimento per rendere le dichiarazioni di volontà indicate dall'art. 7. Tali disposizioni incidono nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Aggiunto da: Cinzia Di Marcantonio Ultima modifica di: Cinzia Di Marcantonio |