Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Casini Carlo, Casini Marina, Spagnolo Antonio G. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre 2011 e la nozione di embrione in senso ampio. Medicina e morale 2011;61(5):777–802.
Added by: Eleonora Pettenuzzo (04/05/2012 16:23:37) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Casini2011c Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Biologia, Etica, Legislazione Sottocategorie: Bioetica, Biotecnologie, Biotecnologie sperimentali, Legislazione sanitaria, Procreazione assistita Keywords: Autori: Casini, Casini, Spagnolo Collezione: Medicina e morale |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). L’articolo esamina la sentenza n° C-34/10 (caso Oliver Brüstle vs Green-peace e V) del 18 ottobre 2011, emanata dalla Corte Europea di Giustizia, evidenziandone l’importanza, i limiti e le auspicabili implicazioni. Oggetto della sentenza sono tre questioni interpretative relative all’art. 6 della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tra queste, la principale riguarda la nozione di embrione umano. “Costituisce un embrione umano – affermano i giudici – qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia indotto a dividersi e a svilupparsi”. Di conseguenza non possono essere concessi brevetti a procedure che utilizzino embrioni umani o che, comunque, ne presuppongano la preventiva distruzione. Il contesto della sentenza riguarda, appunto, la materia dei brevetti e come si legge al punto 31 della sentenza “la portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte”. Nonostante il chiaro limite, la sentenza ha una sua positività che va oltre l’ambito brevettuale. I motivi della non brevettabilità consistono in un giudizio etico che non può essere ignorato anche al di fuori del campo brevettuale. La riflessione si estende anche nell’ambito dei programmi di ricerca europei, dove la coerenza vorrebbe che gli incentivi economici non fossero assegnati per la ricerca che implica la distruzione di embrioni umani e investe anche la comunità scientifica spingendo verso le ben più promettenti ricerche sulle cellule staminali adulte. Non dimentichiamo, infine, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’influenza che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo potrebbe avere sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, meno incline – al momento – a riconoscere un concetto di embrione in senso ampio. Added by: Eleonora Pettenuzzo |