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Cursano Roberto. Legittima la delibera Asl (Azienda sanitaria locale) che dispone che il budget per la spesa sanitaria non superi quello dell’anno precedente. Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 28 febbraio 2011, n. 1252 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2011;18(3):27–28.
Added by: Rita Ester Monaco (03/05/2012 17:02:29) |
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Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 502 del 1992 sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato. Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica. E’ pertanto legittima la delibera con la quale il Direttore generale di una Azienda unità sanitaria locale ha disposto, in relazione ai tetti di spesa sanitaria, che il budget per lo stesso anno non dovrà superare quello già fissato per l’anno precedente. Added by: Rita Ester Monaco |