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Cursano Roberto. Illegittime le norme regionali che prevedono poteri della Regione di istituire nuove professioni sanitarie e di procedere ad assunzioni di personale esterno. Corte Costituzionale – Sentenza 11 marzo 2011, n. 77 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2011;18(3):25–26.
Added by: Rita Ester Monaco (28/04/2012 13:38:53) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2011l Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Sono illegittime le disposizioni di cui all’art. 19 della Legge Regionale Molise 22 gennaio 2010, n. 3, nella parte in cui prevedono: (a) che la Regione possa istituire la professione dell’informatore medico scientifico aziendale, rinviando addirittura a una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione, atteso che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato; (b) che la Regione possa stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca sanitaria; (c) che al commissario ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per il piano di rientro dal disavanzo nella spesa sanitaria sia concesso di assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato personale esterno all’Amministrazione regionale. Added by: Rita Ester Monaco |