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Cursano Roberto. L'obbligo di farsi carico delle cure ospedaliere erogate in un altro Stato membro si applica parimente ad un servizio sanitario che le dispensa gratuitamente: Corte di giustizia - sent. mag/2006, causa C-372/04 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2006;13(8):28–29.
Added by: Cinzia Di Marcantonio (05/08/2007 14:34:43) Last edited by: Alessandra Bonfigli (16/10/2009 16:12:14) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2006j Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall'articolo). Il diniego di autorizzazione del paziente a ricevere cure presso uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di residenza non può essere genericamente motivato dall'esistenza di liste di attesa, di priorità collegate al grado d'urgenza dei casi clinici da trattare nello Stato di residenza o da ragioni di natura finanziaria. L'istituzione competente - nel caso di specie il NHS, National Health Service britannico - non può rifiutare l'autorizzazione quando il lasso di tempo che deriva da tali liste d'attesa risulta eccedere, nel singolo caso interessato, il tempo accettabile tenuto conto di una valutazione medica oggettiva del complesso delle circostanze che caratterizzano la situazione e le esigenze cliniche dell'interessato. Added by: Cinzia Di Marcantonio Last edited by: Alessandra Bonfigli |