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Cursano Roberto. Illegittimo l’accordo integrativo regionale della Regione Calabria in materia di “rapporto ottimale” medico- paziente. TAR Lazio, Roma, Sez. III – Sentenza 10 ottobre 2007, n. 9909. [Rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2007;14(11):39–40.
Added by: Giulia Antonina Petrangeli (05/01/2012 13:56:48) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2007.3449 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). L’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005 prevede la possibilità che le Regioni, in sede di Accordo Integrativo Regionale, modifichino il “rapporto ottimale” medico- paziente soltanto per determinati ambiti territoriali e a condizione che tale variazione sia preceduta da adeguata istruttoria e supportata da adeguata motivazione. È pertanto illegittimo l’accordo integrativo siglato dalla Regione Calabria nella parte in cui modifica in maniera generalizzata e in assenza dei necessari elementi procedimentali il “rapporto ottimale” medico- paziente.
Added by: Giulia Antonina Petrangeli |