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Cursano Roberto. Risarcibilità del danno da ritardo cagionato dalla pubblica amministrazione. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater – Sentenza 31 marzo 2008 n. 2704 [Rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2008;15(4):28–29.
Added by: Giulia Antonina Petrangeli (29/12/2011 10:57:45) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2008.3368 Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Nel caso di richiesta di risarcimento del danno “da ritardo” cagionato dalla pubblica amministrazione, la valutazione dell’elemento psicologico della colpa non può essere affidata alla mera enunciazione del dato oggettivo del procrastinarsi dell’adozione del provvedimento, ma alla dimostrazione che la Pubblica Amministrazione abbia agito con dolo o con colpa grave.
Added by: Giulia Antonina Petrangeli |