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Casini Marina. Il risarcimento del danno per la perdita del “diritto al godimento del rapporto parentale” in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata. Nota in margine alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011. Medicina e morale 2011;61(2):247–262.
Added by: Eleonora Pettenuzzo (29/08/2011 09:54:31) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Casini2011a Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Bioetica, Legislazione sociale, Principi etici Autori: Casini Collezione: Medicina e morale |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall'articolo). Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli sono derivati”. Tuttavia la Corte di cassazione, nelle motivazioni, esclude l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato” e ritiene che “del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse”. Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell'A. anche alla luce di un'altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest'ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che “in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonomia e soggettività giuridica (…) perché titolare, su piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto all'onore o alla reputazione, il diritto all'identità personale, rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma c.c. (...) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata più volte posta sotto l'attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge”. Di qui l'importanza della proposta lanciata dal Movimento per la vita fin dal 1995 di modificare l'art. 1 del Codice civile. Added by: Eleonora Pettenuzzo |