Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Cavo Giovanni Maria. La cartella clinica e la tutela della riservatezza del malato. Sanità Pubblica e Privata 2011(2):41–53.
Added by: Silvia Sferrazza (01/05/2011 20:30:07) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cavo2011 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Management, Metodologia dell'assistenza infermieristica Sottocategorie: Documentazione sanitaria, Documentazione sanitaria, Riservatezza Autori: Cavo Collezione: Sanità Pubblica e Privata |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). La tutela della riservatezza è una materia di grande interesse, nella sua relazione con quella dell’accessibilità alla documentazione amministrativa, non soltanto in ambito generale, ma altresì nel più specifico ambito sanitario. La specificità dei dati sanitari afferenti, nella maggior parte dei casi, a sfere molto intime della personalità di un individuo, ha messo in luce, con sempre maggiore evidenza nel corso del XX secolo, la prolungata inerzia legislativa nel riconoscere le adeguate forme di tutela a coloro ai quali i dati medesimi si riferivano: i malati. Risalendo la prima azione legislativa degna di nota in tal senso, alla l. 675/1996, si è concentrata l’analisi sulle scelte adottate dal legislatore in questa e nella restante normativa di riferimento in materia, con particolare attenzione a quella (la più organica), contenuta nel d.legisl. 196/2003. Si è notato, dalla disciplina dettata da tale norma in merito all’accesso ai dati presenti nella cartella clinica, il mutamento, in ambito sanitario, dei rapporti di forza intercorrenti tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza secondo la disciplina generale, contenuta, invece, nella l. 241/1990. In particolare, il malato vede tutt’oggi tutelata la propria riservatezza, durante e dopo l’episodio di ricovero, in maniera efficace e, si crede, per certi versi eccessivamente preponderante rispetto agli opposti interessi vantati dai terzi richiedenti l’accesso ai dati del primo. Added by: Silvia Sferrazza |