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Marinello Samuele. Responsabilità medica, perdita di chance e nesso di causalità. Rischio Sanità 2004(15):27–31.
Added by: Claudia Onofri (11/04/2011 19:09:21) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Marinello2004d Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale, Esercizio professionale, Esercizio professionale, Legislazione sanitaria Keywords: , Responsabilità civile, Responsabilità penale Autori: Marinello Collezione: Rischio Sanità |
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Allegati |
Abstract |
L’articolo presenta il tema della valutazione e della quantificazione patrimoniale della chance, nel caso in cui la perdita di una possibilità determini un danno concreto e attuale. Il fatto reale da cui nasce la riflessione riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie e dal figlio di un paziente deceduto in ospedale per rottura di aneurisma dell’aorta. In primo grado i sanitari vengono condannati per aver omesso i necessari accertamenti strumentali, ma si stabilisce la mancanza del nesso causale tra questo errore e il decesso, in quanto, anche arrivando alla corretta diagnosi e all’intervento chirurgico, la sopravvivenza del paziente sarebbe stata possibile, ma non probabile. La Corte d’appello conferma la sentenza. La Corte di cassazione ritiene invece fondati i motivi del ricorso, affermando che il professionista presta la propria opera per il raggiungimento del risultato, ma non per il conseguimento. Da ciò deriva che l’inadempimento deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza, come previsto dall’articolo n. 1176 del codice civile. Nel caso di fattispecie, l’errore diagnostico e la mancanza di accertamenti determinano inadempimento della prestazione sanitaria. Inoltre, nella ricerca del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso, il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del professionista avrebbe avuto, anche se non la certezza, serie e apprezzabili possibilità di successo (Corte di cassazione, sentenza del 6 febbraio 1998, n. 1286). In quest’ottica, si passa dal criterio della certezza degli effetti dell’azione omessa a quello della probabilità di essi, stabilendo se il comportamento mancato avrebbe evitato il danno. In sede civile, la perdita di chance, cioè di una concreta e favorevole occasione di conseguire un risultato, è un’entità giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione. Il danno non va commisurato alla perdita reale, ma alla possibilità del conseguimento dell’effetto desiderato. (A cura di Claudia Onofri). Added by: Claudia Onofri |