Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Stefanelli Silvia. La mediazione nel nostro ordinamento. Il d.lgs. 28/2010 ed il DM 18 ottobre 2010. Rischio Sanità 2010(38/39):6–9.
Added by: Claudia Onofri (16/03/2011 18:21:34) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Stefanelli2010a Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Esercizio professionale, Legislazione sanitaria Keywords: Responsabilità civile Autori: Stefanelli Collezione: Rischio Sanità |
Visualizzazioni: 1/1398
Indice di Visite: 17% Indice di Popolarità: 4.25% |
Allegati |
Abstract |
L’articolo illustra i principi giuridici del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 18 ottobre 2010, con i quali il legislatore introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina della mediazione e i soggetti che possono esercitare in tale contesto. La mediazione è l’attività svolta da un terzo soggetto imparziale per assistere due o più contendenti nella ricerca di un accordo per la risoluzione di una controversia. L’istanza di mediazione deve essere presentata a determinati organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Il mediatore, istruito da un apposito corso di formazione e iscritto in uno specifico elenco, è la persona fisica che guida la mediazione. L’avvio della procedura avviene attraverso la presentazione dell’istanza presso un organismo accreditato, e l’incontro tra le parti viene fissato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, e il procedimento deve concludersi entro quattro mesi (art. 6.1). Se una delle parti non si presenta all’incontro senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 8.5). Il decreto prevede casi di esclusione della mediazione e le indennità dovute dalle parti. Al raggiungimento dell’accordo viene redatto un verbale, che può diventare titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione e per l’iscrizione di ipoteca. Al mancato raggiungimento di un accordo il mediatore può presentare una proposta, di propria iniziativa o su richiesta delle parti; la mancata accettazione della proposta di mediazione può avere conseguenze sul piano delle spese processuali del successivo giudizio. (A cura di Claudia Onofri). Added by: Claudia Onofri Last edited by: Claudia Onofri |