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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Marinello Samuele. Medico di turno. L’assenza integra il reato di interruzione di pubblico servizio. Rischio Sanità 2003(11):33–35. 
Added by: Claudia Onofri (06/12/2010 14:27:30)   Last edited by: Alessandra Bonfigli (05/11/2011 17:00:41)
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista
Chiave di citazione BibTeX: Marinello2003
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Categorie: Etica, Legislazione
Sottocategorie: Esercizio professionale, Esercizio professionale, Legislazione sanitaria
Keywords: Responsabilità penale
Autori: Marinello
Collezione: Rischio Sanità
Visualizzazioni: 1/1239
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Allegati    
Abstract     
L’articolo commenta la sentenza n. 33062 della Corte di cassazione, secondo la quale commette reato di interruzione di pubblico servizio il medico della ASL (Azienda sanitaria locale) il quale, pur essendo di turno, si renda irreperibile per l’intera giornata lavorativa, causando la necessità di provvedere al subentro con un altro medico addetto in altro servizio, provocando la sospensione dell’ufficio di colui che effettua la sostituzione. Nel caso di specie, la sentenza n. 379/99 del tribunale di Imperia condanna alla pena di venti giorni di reclusione un medico per interruzione di pubblico servizio. La sentenza viene confermata in appello, ma l’avvocato dell’imputato ne chiede l’annullamento alla Corte di cassazione, adducendo le seguenti motivazioni: carenza di prove circa l’effettiva irreperibilità del medico, non competenza nell’attestazione di un decesso avvenuto nelle ore di servizio, interruzione o turbamento solamente di singole attività del servizio, nessuna incidenza sull’igiene pubblica, mancanza dell’elemento soggettivo di volontà di sottrarsi alle proprie funzioni. L’impugnazione risulta infondata a seguito dell’analisi dei fatti accaduti nel turno contestato e dalla fattispecie di reato prevista dall’art. 340 del Codice penale.
(A cura di Claudia Onofri).
Added by: Claudia Onofri  Last edited by: Alessandra Bonfigli